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e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 12/04/2007, n. 7
L.R. Friuli Venezia Giulia 12/04/2007, n. 7
- L.R. 20/11/2008, n. 13
- L.R. 04/04/2013, n. 4
- L.R. 05/12/2013, n. 21
- L.R. 09/12/2016, n. 21
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio e turismo |
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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29/2005)1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre |
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Art. 2 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 29/2005)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente: |
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Art. 3 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 29/2005) |
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 29/2005)1. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 29/2005 è sostituita |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29/2005)1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29/2005 è sostituito da |
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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29/2005)1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29/2005 le parole “a |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 29/2005)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente: |
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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 29/2005)1. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole “1 gennaio,” sono inserite le seguenti: “6 gennaio,” e dopo le parole “15 agosto, “ sono inserite le seguenti: “1 novembre,”. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti: “3 bis. Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3 si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari. I prodotti per la cura e l’igiene della persona e |
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Art. 9 - (Inserimento dell’articolo 30 bis nella legge regionale 29/2005)1. Dopo l’articolo 30 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente: |
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Art. 10 - (Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 29/2005)1. L’articolo 35 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 35 - (Disciplina delle vendite promozionali) |
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Art. 11 - (Modifica all’articolo 48 della legge regionale 29/2005)1. Al comma 14 dell’articolo 48 della legge regionale 29/2005 dopo le parole &l |
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Art. 12 - (Modifica all’articolo 70 della legge regionale 29/2005)1. Al comma 2 dell’articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole “d |
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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 98 della legge regionale 29/2005)1. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 le parole &ldqu |
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Art. 14 - (Modifica all’articolo 107 della legge regionale 29/2005)1. Dopo il comma 17 dell’articolo 107 della legge regionale 29/2005 è ag |
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Art. 15 - (Modifiche agli allegati C e D della legge regionale 29/2005)1. Al punto 2 dell’allegato C della legge regionale 29/2005 la parola “Pa |
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Art. 16 - (Disposizioni transitorie)1. N1 |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo |
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Art. 24 - (Modifica all’allegato C della legge regionale 2/2002)1. La lettera C1 dell’allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall’articolo 106, commi da 42 a 47, della legge regionale 29/2005, è sostituita dalla seguente: “C1 - Punteggio in relazione alle caratteristiche dell’alloggio e del fabbricato: 1. TIPOLOGIA DEL FABBRICATO: villa singola (esclusi bungalow) 5 villa a schiera 4 condominio ai sensi del Codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2 altro fabbricato non riconducibile né a villa né a condominio 3 2. UBICAZIONE DEL FABBRICATO: distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d’aria) 4 distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d’aria) 2 |
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Art. 25 - (Disposizioni transitorie)1. L’articolo 57, comma 2, della legge regionale 2/2002, come modificato dall’articolo 18, si applica anche alle classificazioni risultanti, per le strutture ricettive, dal provvedimento comunale emanato anteriormente all’entrata in vigore della presente legge e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, d |
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Art. 26 - (Spese per la realizzazione di progetti interregionali)1. Per i progetti interregionali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), e con riferimento alle quote comuni conferite da altre Regioni e Province autonome partecipanti ai progetti attivati, è autorizzata la spesa di 75.000 euro a titolo di anticipazione dell’utilizzo delle risorse già versate dai soggetti cofinanziatori e introitate al bilancio regionale ma non ancora iscritte nello stato della spesa. |
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