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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/04/2002, n. 12
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- L.R. 04/03/2005, n. 4
- L.R. 04/06/2004, n. 18
- L.R. 05/12/2003, n. 18
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - Principi generali |
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CAPO II - Funzioni in materia di artigianato |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione: a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano; |
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Art. 3 - (Funzioni delegate alle Camere di commercio)1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltur |
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Art. 4 - (Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni per l'artigianato e rimborsa, forfetariamente, le spese per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A.. N67 |
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Art. 5 - (Trasmissione dati in via telematica)1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a dis |
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Art. 6 - (Funzioni trasferite ai Comuni)1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative: |
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TITOLO II - DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA |
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CAPO I - Definizione di impresa artigiana |
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Art. 8 - (Imprenditore artigiano)1. È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata secondo i requisiti e le finali |
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Art. 9 - (Impresa artigiana)1. È impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti: a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi; b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale. 2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di v |
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Art. 10 - (Società artigiana)1. È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita: a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovv |
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Art. 11 - (Organico dell'impresa artigiana)1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1: a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato; b) il l |
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Art. 12 - (Consorzi e società consortili)1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate. |
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CAPO II - Albo provinciale delle imprese artigiane |
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Art. 13 - (Albo provinciale delle imprese artigiane)1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio della regione Friuli Venezia Giulia, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2. N101 |
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Art. 14 - (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica)1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di |
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Art. 14-bis - (Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio)1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio. 2. La Commissione, acqui |
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Art. 14-ter - (Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A.)1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ov |
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Art. 15 |
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Art. 16 - (Ricorsi)1. Avverso le decisioni delle Commissioni per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla C |
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Art. 17 - (Sanzioni)1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate: a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature; b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6; |
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CAPO III - Commissioni per l'artigianato |
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Art. 18 - (Istituzione e funzioni) |
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Art. 19 - (Composizione e funzionamento)1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni. N93 2. Ciascuna Commissione è composta: |
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Art. 19-bis - (Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane)1. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge. |
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Art. 20 - (Vigilanza)1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione centrale attività produttive che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamen |
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CAPO IV - Commissione regionale per l'artigianato |
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Art. 21 - (Commissione regionale per l'artigianato)1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2. 2. La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'a |
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Art. 22 - (Composizione e funzionamento)1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale. 2. Essa è composta: a) dall'Assessore competente che la presiede; b) dal Direttore centrale attività produttive; |
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CAPO V - Maestro artigiano e bottega scuola |
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Art. 23 - (Maestro artigiano)1. È istituito il titolo di maestro artigiano. 2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio. |
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Art. 23-bis - (Bottega scuola)1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o s |
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TITOLO III - DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ARTIGIANE |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 24 - (Segnalazione certificata di inizio attività)1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' |
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Art. 24-bis - (Obbligo di comunicazione)1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, |
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Art. 24-ter - (Funzioni di vigilanza)1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e |
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CAPO II - Disciplina dell'attività di estetista e di acconciatore |
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Art. 25 - (Attività di estetista)1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. |
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Art. 26 - (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di: a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista; b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durat |
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Art. 27 - (Attività di acconciatore)1. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile. |
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Art. 28 - (Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore)1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa: a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura; b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica; |
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Art. 29 - (Regolamento comunale)1. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore è disciplinato con regolamento comunale. 2. Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere: |
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Art. 30 - (Esercizio dell'attività)1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. N7 1- |
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Art. 31 |
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Art. 32 - (Vendita di prodotti cosmetici)1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo f |
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Art. 33 - (Attività mista)1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunal |
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Art. 34 |
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Capo II-bis - Disciplina dell'attività di tatuaggio e di piercing |
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Art. 35 |
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Art. 35-bis |
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CAPO III - Disciplina dell'attività di panificazione |
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Art. 36 - (Ambito di applicazione)1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione: a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produz |
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Art. 37 - (Responsabile di panificazione)1. Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d’opera o dipendente dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito de |
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Art. 38 - (Esercizio dell'attività di panificazione)1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 36 è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, con l'indicazione del responsabile della panificazione. Per ciascun impiant |
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Art. 39 - (Formazione e aggiornamento professionale)1. Al fine di sostenere e valorizzare le specificità dell'attività di panificazione, con particolare riferimento ai prodotti tradi |
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Art. 40 |
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Capo III-bis - Disciplina dell'attività di tintolavanderia |
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Art. 40-bis - (Definizione dell'attività e idoneità professionale)1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di ogget |
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Art. 40-ter - (Esercizio dell'attività)1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede: a) le superfici minime dei locali; b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli i |
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TITOLO IV - INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 41 - (Tipologia di incentivi)1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati: a) finan |
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Art. 42 - (Soggetti beneficiari)1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa di cui all’Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione e |
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Art. 42-bis - (Aiuti alle imprese di nuova costituzione)1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola “de minimis” per le spese |
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Art. 43 - (Vincolo di destinazione) |
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Art. 44 - (Modalità e misure d'intervento)1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del tra |
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Art. 44-bis - (Interventi urbanistici ed edilizi)1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi ril |
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CAPO II - Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia |
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Art. 45 - (Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia) |
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Art. 46 - (Finalità del fondo)1. Le dotazioni del Fondo sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a |
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Art. 47 - (Gestione del fondo) |
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Art. 48 - (Convenzione con l'ente gestore) |
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CAPO III - Locazione finanziaria |
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Art. 49 |
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CAPO IV - Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito |
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Art. 50 - (Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali) |
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Art. 51- (Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine) |
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CAPO V - Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA |
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Art. 52 |
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Art. 52-bis |
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Art. 53 |
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CAPO V-bis - Finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico |
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Art. 53-bis - (Iniziative finanziabili) |
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Art. 53-ter - (Criteri per la concessione e per l'erogazione anticipata dei contributi) |
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CAPO VI - Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura |
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Art. 54 - Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura1. Al fine di promuovere l'artigianato a |
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CAPO VII - Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti |
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Art. 55 - (Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di |
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CAPO VII-bis - Contributi per sostenere l’ammodernamento tecnologico |
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Art. 55-bis - Contributi per l’ammodernamento tecnologico |
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CAPO VIII - Incentivi per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione e per la diffusione e promozione del commercio elettronico |
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Art. 56 - (Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione)1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi nel limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per le seg |
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Art. 57 - (Diffusione e promozione del commercio elettronico)1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico. |
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CAPO IX - Agevolazioni all'accesso al credito |
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Art. 58 - (Consorzi di garanzia fidi)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e l'attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, cost |
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Art. 59 - (Finanziamenti ai Congafi)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che: |
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Art. 60 - (Consorzio di secondo grado)1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capaci |
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Art. 60-bis - (Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di |
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CAPO X - Incentivi per la successione nell'impresa |
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Art. 61 |
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Art. 62 - (Successione nell'impresa)1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana, è autorizzat |
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CAPO XI - Agevolazioni inerenti l'imposta regionale sulle attività produttive |
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Art. 63 - (Riduzione delle aliquote)1. La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigia |
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Art. 64 - (Contributi in forma di credito d'imposta)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane e loro consorzi aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale contributi nella forma del credito d'imposta, da far valere ai fini d |
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CAPO XII - Formazione e occupazione |
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Art. 65 - (Formazione per la nuova imprenditorialità)1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti |
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Art. 66 - (Informazioni, orientamento e animazione)1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti se |
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Art. 67 |
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Art. 68 |
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Art. 68-bis - (Interventi a sostegno dell'EBIART)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazio |
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TITOLO V - DISTRETTI ARTIGIANALI |
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TITOLO V-bis - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE |
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Capo I - Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane |
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Art. 71-bis |
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Art. 71-ter |
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TITOLO VI - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE |
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CAPO I - Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane |
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Art. 72 - (Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane)1. Per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 72-bis le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono attivare processi di aggregazione finalizzati |
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Art. 72-bis - (Delega di funzioni al CATA)1. È delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega. 2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1. 3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi: a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42-bis; b) finanziament |
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Art. 72-ter - (Fondo CATA per gli incentivi alle imprese) |
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TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - Norme finali e transitorie |
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Art. 73 - (Trasferimenti di fondi statali)1. Le risorse statali trasferite ai sensi della legge |
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Art. 74 - (Procedimenti in corso)1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previg |
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Art. 75 - (Regolamenti d'esecuzione)1. Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure |
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Art. 76 - (Norma interpretativa)1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge regionale si intende effettuato al testo vigente dei m |
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Art. 77 - (Norme transitorie)1. Le imprese, i consorzi e le società consortili artigiane che risultino iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e alla separata sezione dell'albo di cui agli articoli 31-bis e 31-ter della medesima legge regionale 6/1970, sono di diritto iscritti all'albo istituito dall'articolo 13 della presente legge. 2. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 7, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 6/1970 e relativa disciplina attuativa in materia di modulistica e di procedure per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A., nonché le disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17. 4. |
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Art. 78 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni: a) I capi I, II, IV, VI, VI-bis e VII della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6; b) la legge regionale 1 giugno 1970, n. 17; c) la legge regionale 27 novembre 1971, n. 52; d) la legge regionale 10 aprile 1972, n. 17; e) la legge regionale 1 agosto 1972, n. 32; f) l’articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49; g) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 20; h) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 21; i) la legge regionale 26 aprile 1977, n. 20; l) la legge regionale 25 luglio 1977, n. 41; m) la legge regionale 24 aprile 1978, n. 26; n) gli articoli da 7 a 14 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30; o) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 1; p) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2; q) la legge regionale 27 agosto 19 |
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Art. 79 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.032.000, suddivisa in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8608 (1.1.158.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione “Rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato” e con lo stanziamento complessivo di euro 1.032.000, suddiviso in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8607 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004. 2. Per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h), relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere e), f) e g), del medesimo comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.1906 “Spese per iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato” che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese d'investimento -, con lo stanziamento complessivo di euro 600.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, riferito al capitolo 8917 (2.1.280.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione “Finanziamento dei programmi della Commissione regionale per l'artigianato per l'attuazione di iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato”. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, commi 11 e 12, e dell'articolo 26, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al "Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia" di cui all'articolo 45, comma 1, per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 46, comma 1, ai soggetti indicati all'articolo 42. 5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.746.000, suddivisa in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1370 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione “Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendal |
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Art. 80 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le disposizioni di cui ai tito |
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