Articolo modificato dall’art. 47, comma 1 della L.R. 17/06/2011, n. 7;  dall’art. 12, comma 1 della L.R. 27/02/2012, n. 2 e abrogato dall’art. 23, comma 1 della L.R. 17/07/2015, n. 19, così recitava:

“Art. 43 (Vincolo di destinazione) — 1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 75 possono essere stabiliti vincoli di destinazione anche per i beni mobili nonché la possibilità che, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, deliberi l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.

2-bis. Abrogato

3. Abrogato.

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