N62 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1 della L.R. 27/02/2012, n. 2, così recitava:

“Art. 47 - (Gestione del fondo)

1. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, di seguito denominato Comitato, con sede presso la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato medesimo.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto:

a) dal Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;

b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

3. Possono far parte del Comitato coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.

4. Al Comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della banca di cui al comma 1. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della stessa banca.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

6. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica di euro 414; ai componenti del Comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di euro 78.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo Comitato, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell’articolo 17 della legge regionale 45/1988.

8. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e i gettoni di presenza, fanno carico al Fondo.

9. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.”

Dalla redazione