Titolo abrogato dall’art. 59, comma 2 della L.R. 20/02/2015, n. 3, così recitava:

“TITOLO V - DISTRETTI ARTIGIANALI

CAPO I - Distretti artigianali

Art. 69 (Finalità) — 1. La Regione individua il distretto artigianale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali concernenti il comparto artigiano, con l'obiettivo di creare le condizioni che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto.

Art. 70 (Individuazione dei distretti artigianali) — 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, individua i distretti artigianali tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27.

2. Ai fini della presente legge si definiscono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane.

3. Le imprese artigiane di cui al comma 2 devono avere la propria sede in comuni limitrofi e possedere caratteristiche omogenee, volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un determinato prodotto.

4. La realizzazione di un prodotto specifico deve costituire l'attività principale o prevalente delle imprese medesime.

Art. 71 (Finanziamenti) — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti di cui all'articolo 70.”

Dalla redazione