Articolo modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 05/12/2003, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’art. 29, comma 1, della L.R. 30/07/2009, n. 13, così recitava:

“Art. 31 - Esercizio dell'attività.

1. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmetterete al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio autorizzazione comunale.

3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualifica professionale (110).

5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 25 e 27 in forma ambulante o di posteggio.

Dalla redazione