Articolo modificato dall'art. 6, comma 61 della L.R. 21/07/2006, n. 12; dall'art. 14, comma 24 della L.R. 04/06/2009, n. 11; dall’art. 2, comma 42 della L.R. 30/12/2009, n. 24; sostituito dall'art. 3, comma 73 della L.R. 30/12/2008, n. 17 e abrogato dall’art. 12, comma 1 della L.R. 27/02/2012, n. 2, così recitava:

Art. 46 - Finalità del Fondo

1. Le dotazioni del Fondo sono utilizzate per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia.

1.1. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate anche per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, all'acquisto di macchinari e attrezzature, nonché al rafforzamento e allo sviluppo aziendale.

1-bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.

1-ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.”

Dalla redazione