Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 30/07/2009, n. 13, così recitava:

“Art. 34 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e del regolamento comunale.

2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.”

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