Articolo abrogato dall’art. 68 della L.R. 17/06/2011, n. 7, così recitava:

“Art. 71-bis - Tipologie degli interventi

1. L'Amministrazione regionale, a seguito di eccezionale calamità o eccezionale avversità atmosferica, accertata ai sensi della normativa vigente, è autorizzata ad attuare le seguenti iniziative a favore delle imprese artigiane operanti nelle aree interessate:

a) finanziamenti straordinari ai Congafi per l'abbattimento del tasso di interesse, fino a tasso zero e limitatamente al primo anno di ammortamento, dei prestiti concessi dalle banche per il ripristino delle attività artigianali danneggiate;

b) autorizzazione ai Congafi a derogare a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera b).”

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