N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo introdotto dall’art. 6 della L.R. 30/04/2003, n. 11; modificato dall’art. 32, comma 2 della L.R. 04/06/2004, n. 18; sostituito dall’art. 14 della L.R. 10/11/2005, n. 26; dall’art. 55 della L.R. 17/06/2011, n. 7 e abrogato dall’art. 50, comma 1 della L.R. 20/02/2015, n. 3, così recitava:

“Art. 53-ter - (Criteri per la concessione e per l'erogazione anticipata dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 53-bis, commi 1 e 2, sono concessi sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all’articolo 15 della legge regionale 15 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

2. L'importo dei contributi di cui all'articolo 53-bis, commi 1 e 2, può essere anticipato ai beneficiari, nella misura massima dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. La percentuale di anticipazione erogabile è fissata con il regolamento di cui all'articolo 53-bis, comma 4.

3. Ai sensi dell'articolo 15, commi da 1 a 4, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), su richiesta del beneficiario del contributo e in sede di presentazione della rendicontazione delle spese, è disposta l'erogazione in via anticipata del contributo concesso, senza necessità di ulteriori garanzie e prima dell'avvio delle relative attività istruttorie, nella misura massima del 30 per cento, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata ai sensi del comma 2.”

Dalla redazione