Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 17/06/2011, n. 7, così recitava:

“Art. 15 - Revisione dell'A.I.A.

1. Ogni due anni le Commissioni provinciali per l'artigianato predispongono il piano di revisione a campione delle imprese iscritte all'A.I.A, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

2. Per l'effettuazione delle verifiche a campione, la Commissione provinciale per l'artigianato si avvale dell'attività dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3 il quale, entro trenta giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, invia ai comuni l'elenco delle imprese da verificare, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio di segreteria medesimo.

3. I comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, effettuano gli opportuni accertamenti presso le imprese artigiane comprese nell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e trasmettono i risultati all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3.

4. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7, sono definite le procedure di revisione dell'A.I.A..

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