N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 14, comma 23 della L.R. 04/06/2009, n. 11 e abrogato dall’art. 12, comma 1 della L.R. 27/02/2012, n. 2, così recitava:

“Art. 45 - Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è istituito il «Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», di seguito denominato Fondo.

2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

a) dai conferimenti della Regione;

b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;

b-bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;

c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.”

Dalla redazione