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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 29/12/2011, n. 44
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L. R. Abruzzo 29/12/2011, n. 44
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/02/2023, n. 10
- L.R. 06/11/2020, n. 30
- Sent. Corte Cost. 28/02/2019, n. 28
- L.R. 31/07/2018, n. 23
- L.R. 13/01/2014, n. 7
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TITOLO I - (ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO) |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure |
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TITOLO II - (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE) |
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CAPO I - I RIFIUTI |
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Art. 3 - (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. L’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), è sostituito dal seguente: “Art. 2 - Principi e criteri 1. La programmazione, anche negoziata, l’organizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti si conformano ai principi stabiliti dal presente articolo, che costituiscono criteri vincolanti per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna |
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Art. 4 - (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. L’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), è sostituito dal seguente: “Art. 3 - Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge e della programmazione regionale, si intende per: |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, dopo la parola: “l’elaborazione” sono inserite le seguenti: “e l’approvazione”. |
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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. Alle lettere a), b), c), d), f) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, le parole: “degli articoli 208, 209 e 210 del |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è aggiunta la seguente: “b-bis) l� |
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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è s |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 13 - (Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. L’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), è sostituito dal seguente: “Art. 13 - Sistema di gestione e di gestione integrata dei rifiuti urbani 1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in ATO. 2. Gli ATO costituiscono il comprensorio territoriale fondamentale |
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Art. 14 - (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituto dal seguente: “2. La Giunta regionale elabora ed appr |
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Art. 15 - (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45) |
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Art. 16 - (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2007, 45, è inserita la seguente: “c-bis) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.” 2. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è |
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Art. 17 - (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 è sostituita dalla seguente: “a) le iniziative finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, al riutilizzo di prodotti e alla preparazione per il riutilizzo, in particolare delle istituzioni pubbliche, in conformità del pro |
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Art. 18 - (Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. La rubrica dell’articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituita dalla seguente: “Rifiuti organici”. 2. Al comma 4 dell’articolo 27 della legge regio |
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Art. 24 - (Sostituzione dell’articolo 51 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. L’articolo 51 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), è sostituito dal seguente: “Art. 51 - Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti 1. Per l’applicazione delle procedure semplificate, l’esercizio delle attività di auto smaltimento dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti previsti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, può essere avviato, decorsi i novanta giorni dall’invio alla Provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in presenza delle condizioni richieste dal |
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Art. 27 - (Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. Il comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente: “1. Chiunque viola i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 7, dall’articolo 6, commi 5, 5-bis e 5 ter, dall’articolo 23, commi 1, 2, 9, 10 e 11, dall’articolo 24, comma 6-bis, dall’articolo 27, comma 6, dall’articolo 34, comma 1, dall’articolo 39, comma 4, dall’articolo 43, comma 3 e dall’articolo 60, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a € 10.329,00; chi viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all’articol |
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Art. 28 - (Modifiche all’articolo 65 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)1. Al comma 2 dell’articolo 65 della |
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TITOLO IV - Omissis
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TITOLO V - (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE) |
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CAPO I - QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE |
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Art. 32 - (Attuazione in via amministrativa)1. La Regione Abruzzo dà attuazione alla direttiva 2008/50/CE attravers |
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TITOLO VI - Omissis
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TITOLO VII - (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE) |
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Art. 40 - Art. 53 - Omissis
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Art. 66 - Art. 90 - Omissis
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CAPO II - COMMERCIO |
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TITOLO VIII - Omissis
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TITOLO IX - (DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE) |
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Art. 126 - (Disposizioni per gli Enti Locali)1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizio |
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Art. 128 - (Disposizioni transitorie)1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducib |
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Art. 129 - Omissis
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Art. 130 - (Abrogazioni)1. Omissis. 2. Il comma 3 dell’articolo 7 e l’articolo 42 della legge regionale 19 dicembre 2007, 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), sono abrogati. 3. La legge 16 giugno 2006, n. 19 (Norme per l’attuazione degli interventi di dragaggio de |
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Art. 131 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
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Allegato A - Omissis
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