Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 108 - (Sostituzione dell’articolo 50 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. L’articolo 50 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:

“Art. 50 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque svolge l’attività prevista dagli articoli 30 e 31 o allestisce o gestisce uno dei complessi indicati nell’art. 1 in violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è soggetto, in solido con il proprietario dell’immobile, a sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 e all’immediata chiusura del complesso ricettivo, in conformità alle disposizioni dettate dal titolo VI della L.R. n. 11/1993.”."

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