Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 120 - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78)

1. L’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast), è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Adempimenti amministrativi

1. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA prevista dall’articolo 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.

3. La SCIA contiene:

a) le generalità del titolare;

b) la denominazione dell’esercizio;

c) l’ubicazione;

d) il numero delle camere e quello dei posti letto;

e) il numero dei servizi igienici;

f) l’eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell’arco dell’anno;

g) le tariffe massime che si intendono praticare;

h) il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773.

4. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:

a) planimetria dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

b) atto comprovante la disponibilità dell’immobile;

c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall’affittuario o da altri;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso da parte dell’immobile dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente legge.

5. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) e comunica l’esito alla Direzione regionale competente e all’interessato”.

6. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese turistiche, previsto dalla vigente normativa.

7. Non è possibile adottare la stessa denominazione all’interno del territorio comunale.

8. Il Comune tiene l’elenco degli operatori del “Bed & Breakfast” ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L’elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno alla Direzione regionale competente.”."

Dalla redazione