Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 96 - (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. L’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:

“Art. 22 - Custode-gestore

“1. Il custode-gestore, scelto preferibilmente tra guide di montagna o maestri di sci e, comunque, tra persone che hanno conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, deve:

a) essere in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di primo grado;

b) essere in possesso dell’attestato per la somministrazione di alimenti e bevande;

c) godere del libero e pieno esercizio dei propri diritti e non essere nelle condizioni ostative previste dalle norme vigenti in materia di buona condotta e di prevenzione antimafia.

2. L’affidamento in gestione-custodia di un rifugio montano o escursionistico, è attribuito mediante convenzione.”."

Dalla redazione