Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 104 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. Dopo l’articolo 40 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:

“Art. 40-bis - Contenuto della SCIA

1. La SCIA contiene:

a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;

b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;

d) la denominazione dell’esercizio;

e) le generalità del titolare;

f) il numero e l’ubicazione delle camere o appartamenti destinati all’attività ricettiva;

g) il numero massimo dei posti letto;

h) gli eventuali servizi accessori oltre quelli obbligatori di cui all’art. 38;

i) i periodi di esercizio dell’attività;

j) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. Alla SCIA è allegata la tabella delle tariffe relativa ai servizi offerti con l’indicazione delle modalità di applicazione delle stesse.

3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”."

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