Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 61 - (Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)

1. L’art. 9 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale), è sostituito dal seguente:

“1. Il territorio della Regione Abruzzo è ambito turisticamente rilevante ai fini di una coordinata, complessiva ed unitaria attività di promozione della marca Abruzzo.”."

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