Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 106 - (Sostituzione dell’articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. L’articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:

“Art. 46 - Classificazione

1. La classificazione consiste nell’accertamento della corrispondenza della struttura turistico-ricettiva a una delle tipologie stabilite dalle specifiche leggi regionali e nel riconoscimento del grado qualitativo dell’impianto turistico-ricettivo mediante l’assegnazione del punteggio internazionale a stelle.

2. La verifica della corrispondenza tra la classificazione dichiarata e quella effettiva è svolta dalla Direzione regionale competente nel rispetto delle modalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).”."

Dalla redazione