N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 55 - (Sostituzione dell’art. 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)

1. L’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell’immagine e della comunicazione, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale;

b) promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;

c) organizzazione della raccolta, dell’elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica;

d) istituzione dell’Osservatorio Regionale sul Turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell’evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori turistici; l’Osservatorio realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo;

e) promozione dell’associazionismo tra operatori turistici ed Enti locali;

f) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l’Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), con altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;

g) vigilanza e controllo degli atti dell’azienda di promozione turistica regionale, in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Regione Abruzzo;

h) incentivazione dell’offerta turistica nei settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.

2. Per potenziare le attività promozionali all’estero, la Regione può anche avvalersi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all’estero, riconosciute ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).

3. Nell’ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, la Regione per l’effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ai sensi dell’articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), nonché ad altri Enti, organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento regionale.”."

Dalla redazione