Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 123 - (Disposizioni transitorie)

1. Le funzioni di competenza regionale, previste dalle leggi regionali 54/1997, 11/1993, 75/1995, 16/2003 e 78/2000 sono esercitate dalla Direzione regionale competente in materia di turismo che si avvale dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale (APTR) nelle more della soppressione di quest’ultima, disposta dall’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 (Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo “APTR”)."

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