Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 91 - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. L’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività

1. L’esercizio dell’attività ricettiva delle case per ferie è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.

3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”."

Dalla redazione