Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 109 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 le parole: “di cui all’art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e sue successive modifiche ed integrazioni” sono soppresse."

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