Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 57 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “o dagli organismi strumentali di cui questi ultimi si sono dotati ai sensi dell’art. 22 della legge n. 142 del 1990,” sono soppresse."

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