Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 121 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78, è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, gli esercenti sono tenuti a comunicare alla Direzione regionale competente i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti, utilizzando l’apposita modulistica ISTAT, nonché, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi e il periodo di apertura di attività, ai sensi della l.r. n. 11/1993.”."

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