Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 111 - (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)

1. Il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di complessi ricettivi all’aria aperta che esercitano l’attività per l’intero anno, durante il periodo invernale tutti i locali adibiti ad attività commerciali o ricreative e almeno il cinquanta percento delle strutture ricettive fisse devono essere riscaldati e deve essere garantita l’erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.”.

2. Il comma 18 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:

“18. La denominazione dei villaggi e campeggi di nuova costruzione deve evitare omonimie nell’ambito regionale. Le relative verifiche sono effettuate dalla Direzione regionale competente nell’ambito dei controlli sulla classificazione dichiarata dal titolare.”."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino