Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 111 - (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)

1. Il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di complessi ricettivi all’aria aperta che esercitano l’attività per l’intero anno, durante il periodo invernale tutti i locali adibiti ad attività commerciali o ricreative e almeno il cinquanta percento delle strutture ricettive fisse devono essere riscaldati e deve essere garantita l’erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.”.

2. Il comma 18 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:

“18. La denominazione dei villaggi e campeggi di nuova costruzione deve evitare omonimie nell’ambito regionale. Le relative verifiche sono effettuate dalla Direzione regionale competente nell’ambito dei controlli sulla classificazione dichiarata dal titolare.”."

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