Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 118 - (Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)

1. L’articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta), è sostituito dal seguente:

“Art. 21 - Sanzioni

1. Chiunque esercita l’attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l’autorizzazione o avere presentato la SCIA ai sensi dell’art. 16, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 3.000,00 e all’immediata chiusura dell’esercizio.

2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare o gestore della struttura ricettiva che:

a) non espone l’autorizzazione o la SCIA, i cartellini dei prezzi e quanto disposto dall’articolo 20;

b) attribuisce al proprio esercizio, mediante scritti, stampati o altri mezzi, dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle effettive;

c) pratica o espone prezzi superiori a quelli dichiarati;

d) non osserva i periodi di apertura o chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione al Comune;

e) accoglie nella struttura un numero di persone superiore rispetto alla capienza ricettiva massima.

3. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nel titolo VI della L.R. n. 11/1993.”."

Dalla redazione