Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 122 - (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78)

1. L’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast), è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Sanzioni

1. Il titolare o gestore del Bed & Breakfast è assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 1.000,00 se:

a) accoglie nella struttura ospiti per una durata continuativa superiore a giorni trenta o in numero eccedente rispetto alla capienza massima consentita;

b) non espone la tabella dei prezzi o pratica prezzi superiori a quelli comunicati e vistati dalla Direzione regionale competente.

2. In caso di recidiva le sanzioni previste sono raddoppiate, con sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

3. L’esercizio di ospitalità “Bed & Breakfast” in mancanza della SCIA di cui all’articolo 5 comporta, oltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00, da applicare in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui all’articolo 9, la cessazione dell’attività medesima.

4. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, il Comune adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività.

5. Se è possibile conformare l’attività alla normativa vigente, il Comune ordina la sospensione dell’attività e assegna all’interessato un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, il Comune ordina la cessazione dell’attività.”."

Dalla redazione