Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 54 - (Sostituzione dell’art. 1 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)

1. L’articolo 1 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina l’organizzazione turistica della Regione Abruzzo e definisce l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.”."

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