N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 62 - (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, dopo il parere dell’Amministrazione provinciale competente per territorio, istituisce uffici di informazione e accoglienza denominati Iat in località che presentano strutture ricettive significative ed attrattive di particolare rilevanza turistica.”

2. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “dall’Aptr” sono sostituite dalle parole: “dalla Regione”.

3. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “Provincia e all’Osservatorio Regionale del Turismo” sono sostituite dalle parole: “alla Direzione regionale competente”.

4. Ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “L’Aptr” sono sostituite dalle parole: “La Regione”.

5. Al comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 la parola: “osservazioni” è sostituita dalla parola: “associazioni”."

Dalla redazione