Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 112 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)

1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:

“3. La verifica della corrispondenza tra la classificazione dichiarata e quella effettiva è svolta dalla Direzione regionale competente nel rispetto delle modalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).”.

2. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:

“4. Le strutture ad apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera “A”(annuale).”."

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