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L. R. Abruzzo 19/12/2007, n. 45

Norme per la gestione integrata dei rifiuti.
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TITOLO I - NORME GENERALI

 

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Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. La presente legge intende preservare le risorse naturali e proteggere la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento ai valori naturali e paesaggistici del territorio regionale, dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, nonché prevenire e rimuovere le situazioni di rischio causate dalla contaminazione delle matrici ambientali.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1

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Art. 2 - Principi e criteri

N11

1. La programmazione, anche negoziata, l’organizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti si conformano ai principi stabiliti dal presente articolo, che costituiscono criteri vincolanti per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:

a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

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Art. 3 - Definizioni

N11

1. Ferme restando le definizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge e della programmazione regionale, si intende per:

a) Ambito Territoriale Ottimale (di seguito denominato: “ATO”): la circoscrizione territoriale, delimitata ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all’interno della quale devono essere conseguiti l’autonomia della gestione integrata dei rifiuti urbani e gli altri obiettivi individuati dal piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (di seguito denominato: “piano regionale”);

b) Autorità d’Ambito (di seguito denominata: “AdA”): la struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ATO, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed a cui è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

c) Piano d’Ambito (di seguito denominato: “PdA”): il piano elaborato ed adottato dall’AdA, ai sensi degli articoli 201, comma 3 e 203, comma 3, del D.Lgs. n

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TITOLO II - COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE

 

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Capo I - Competenze istituzionali

 

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Art. 4 - Competenze della Regione

1. Spettano alla Regione le competenze di cui all'art. 196 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione:

a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale di cui all'art. 9 e del piano regionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati di cui all'art. 55, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006;

b) la delimitazione degli ATO per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le linee guida generali di cui all'art. 195, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/2006 e le procedure di cui all'art. 14 della presente legge, nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;

c) la disciplina del controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 200, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

d) l'approvazione dei PdA, previa verifica di conformità con le previsioni del piano regionale;

e) l'elaborazione “e l’approvazione” N12 di norme tecniche ed amministrative per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province;

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Art. 5 - Competenze delle Province

1. Spettano alle province le competenze e le funzioni di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ed il conseguente monitoraggio;

b) l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare degli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione, nonché l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto;

c) la verifica ed il controllo delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 per l'applicazione delle procedure semplificate ed in particolare che i rifiuti interessati, siano effettivamente destinati e sottoposti a operazioni di recupero nel rispetto di dette disposizioni;

d) l'individuazione, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito denominato: "PTCP"), di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h) del D.Lgs. 152/2006, sentite le AdA ed i comuni, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

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Art. 6 - Competenze dei Comuni

1. I comuni, che ricadono nel medesimo ATO, concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ed in coerenza dei PdA.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1, è inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la sua pubblicazione e stabilisce in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria e la protezione dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione e

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Art. 7 - Competenze dell'Autorità d'Ambito

N22

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Capo II - Strumenti di organizzazione

 

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Art. 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti

1. È istituito l'osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato Osservatorio Regionale Rifiuti (di seguito denominato: "ORR").

2. L'ORR opera in collaborazione con gli Enti locali, le AdA, l'APAT, l'ARTA, gli OPR, per la raccolta, l'elaborazione, l'integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l'organizzazione dell'ORR ed individua, le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari Enti e soggetti interessati

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TITOLO III - PIANIFICAZIONE

 

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Capo I - Piano regionale

 

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Art. 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è predisposto ed adottato, ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sentite le Province, i Comuni e per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. N13

2. Il piano regionale è elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile;

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Art. 10 - Approvazione del piano regionale

1. È approvato il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti che, allegato N37 alla presente legge come parte integrante e sostanziale, si compone dei seguenti elaborati:

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Art. 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita con L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), adotta il progetto di piano regionale e lo propon

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Art. 12 - Monitoraggio sull'attuazione del piano regionale e suo aggiornamento

1. La Giunta regionale, tramite il competente servizio e l'ORR di cui all'art. 8, svolge l'attività di monitoraggio sull'efficacia del piano regionale e sulla definizione dei fabbisogni impiantistici in relazione alle effettive esigenze territoriali, anche al fine di un eventuale aggiornamento della programmazione.

2. Le AdA redigono una relazione annuale, da inviare alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno

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TITOLO IV - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

 

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Capo I - Organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

 

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Art. 13 - Sistema di gestione e di gestione integrata dei rifiuti urbani

N11

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in ATO.

2. Gli ATO costituiscono il comprensorio territoriale fondamentale del sistema di gestione integrata dei seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani;

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Art. 14 - Ambiti Territoriali Ottimali

N23

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Art. 15 - Forme di cooperazione

N24

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Art. 16 - Costituzione della forma di cooperazione.

N25

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Art. 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell'AdA

N26

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Art. 18 - Contenuti ed effetti del Piano d'Ambito

N27

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Capo II - Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

 

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Art. 19 - Affidamento del servizio

N28

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Art. 20 - Schema - tipo di contratto di servizio

N29

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Art. 21 - Gestioni esistenti

N30

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Capo III - Prevenzione e riduzione dei rifiuti

 

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Art. 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti, prevedendo anche le relative risorse economiche.

2. La Giunta regionale elabora ed approva il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti che:

a) contiene parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione;

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Art. 22-bis - Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

N17

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Art. 22-ter - Interventi per la riduzione dello spreco alimentale e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici

N42

1. In attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà soc

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Capo IV - Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo

 

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Art. 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo

1. In tutto il territorio regionale sono attivate obbligatoriamente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti che, tenendo conto del contesto territoriale, economico, sociale, e dei principi e degli obiettivi della presente legge, privilegiano l'adozione di sistemi di raccolta intensivi, domiciliari o di prossimità.

2. Al fine di superare in tempi brevi le situazioni di necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nei territori interessati da provvedimenti straordinari di cui “all'art. 52 e 53” N1 della presente legge, il termine e gli adempimenti di cui al comma 1, salve diverse previsioni dei provvedimenti straordinari medesimi, è ridotto a 90 giorni per le seguenti frazioni:

a) pile e farmaci scaduti;

b) carta e cartoni;

c) frazioni organiche da grandi utenze, frazioni verdi e residui vegetali compostabili, derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da avviare agli impianti

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Art. 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero

1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti, anche tramite operazioni di "scambio di rifiuti" di cui alla voce R12 di cui all'allegato C "Operazioni di recupero" del D.Lgs. 152/2006 e di contenerne la produzione e la pericolosità, nonché favorire il raggiungimento dei previsti obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo, la Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, promuove azioni e stipula convenzioni con i Consorzi nazionali di cui al D.Lgs. 152/2006, con il settore della produzione, della distribuzione e con le Camere di Commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

2. Il servizio competente della Regione emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi domiciliari e/o di prossimità, al fine di superare le criticità nell'ambito dei territori interessati; inoltre emana direttive per incentivare le imprese che effettuano il recupero di materia a valle delle raccolte differenziate.

3. La Giunta regionale, attraverso l'ORR, al fine di incentivare direttamente o indirettamente il riuso, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, provvede alla definizione di "Programmi straordinari per l

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Art. 25 - Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici

1. La Giunta regionale, gli enti locali singoli o associati ed i gestori dei servizi promuovono la diffusione degli "acquisti verdi" e provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio, secondo le disposizioni del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo) e successivi provvedimenti attuativi.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale sentite le Province, le AdA ed i Comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, approva un "Programma d'azione per

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Art. 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani

1. L'incenerimento dei rifiuti urbani e delle frazioni di rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, avviene nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di esercizio e delle procedure di autorizzazione stabiliti dal D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).

2. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, le frazioni di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti urbani e non altrimenti riciclabili, cost

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Art. 27 - Rifiuti organici

N12

N18

1. La Giunta regionale elabora ed approva, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), un "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"; il programma integra il piano regionale di cui all'art. 9.

2. La Giunta regionale, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal prog

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Art. 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa

1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi del D.Lgs. 152/2006, la Giunta regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di programma e protocolli d'intesa, individuando nel bilancio le risorse finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti.

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Capo V - Informazione, educazione, partecipazione, studi e ricerche

 

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Art. 29 - Informazione al cittadino

1. La Regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, in conformità ai principi della 'Carta di Aalborg' approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili, promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandon

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Art. 30 - Educazione e formazione nell'ambito dei servizi

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti.

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Art. 31 - Carta dei servizi

1. L'AdA adotta una "Carta dei servizi", assicurando la partecipazione del "Comitato consultivo degli utenti" di cui all'art. 32, predisposta secondo gli schemi emanati dall'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attiv

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Art. 32 - Comitato consultivo degli utenti

1. L'AdA, entro 120 giorni dalla sua costituzione, istituisce il "Comitato consultivo degli utenti", per il controllo della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. L'AdA assicura il funzionamento del Comitato consultivo degli utenti che:

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Art. 33 - Iniziative di studio e ricerche

1. La Giunta regionale per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, anche su proposta delle AdA, può affidare ad enti, università, istituti di ricerca, aziende specializzate ed a liberi pr

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Capo VI - Smaltimento interregionale dei rifiuti

 

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Art. 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni

1. È vietato smaltire in impianti localizzati nel territorio della Regione Abruzzo i rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni.

2. Accordi internazionali o accordi stipulati con altre regioni, sentite le province territorialmente competenti, possono stabilire in via di eccezione specifiche e limitate deroghe al divieto di cui al comma 1, a condizione che non si pregiudichi l'attuazione del piano regionale e si consente di raggi

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Art. 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni

1. La Giunta regionale persegue la massima valorizzazione delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti speciali prodotti in ambito regionale.

2. Lo smaltimento nel territorio della Regione di rifiuti speciali prodotti in altre regioni è consentito nel rispetto dei

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TITOLO V - RIFIUTI SPECIALI

 

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Capo I - Particolari categorie di rifiuti

 

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Art. 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai rifiuti che rientrano nelle categorie individuate all' art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 2.

2. La gestione dei rifiuti speciali si basa sulla riduzione della produzione, sull'invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sul

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Art. 37 - Rifiuti da attività agricole

1. La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corrett

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Art. 38 - Rifiuti sanitari

1. La gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie è effettuata in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 15 luglio 2003,

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Art. 39 - Rifiuti inerti

1. La Giunta regionale e gli altri soggetti competenti favoriscono il recupero ed il riciclo dei rifiuti derivanti dalle attività edilizie tramite specifici accordi di programma che prevedono semplificazioni amministrative per le attività di gestione dei rifiuti ed interventi adeguati.

2. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia, ciascun comune appro

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Art. 40 - Veicoli Fuori Uso

1. La gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso è effettuata in conformità del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazion

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Art. 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico

1. La Regione approva i piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per

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Art. 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti

N20

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Art. 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è effettuata in conformità del D.Lg

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Art. 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q

1. La Giunta regionale, al fine di realizzare il massimo recupero dei rifiuti, prevede la produzione e l'utilizzo del combustibile da rifiuti (di seguito "CDR") e del combustibi

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TITOLO VI - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

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Capo I - Autorizzazioni e iscrizioni

 

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Art. 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare domanda all'ente competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o della normativa vigente di settore, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, con specifico riferimento, a tutti i requisiti e condizioni di cui all’art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.N46

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, definisce direttive vincolanti che individuano gli elaborati tecnici di progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti, l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'approvazione degli stessi, al collaudo funzionale degli impianti, al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ed all'entità delle prestazioni, garantendo la promozione dell'utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi e nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adegua le schede tecniche relative all'attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

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Art. 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti

1. La Giunta regionale, per ciascuna tipologia degli impianti previsti dal piano regionale e dai PdA, può definire specifiche tecniche inerenti i criteri progettuali, anche secondo principi di equivalenza delle soluzioni tecniche attuabili, requisiti gestionali e condizioni di esercizio per ciascuna delle tipologie di impianti previsti dal piano regionale, incluse le operazioni di monitoraggio ambientale du

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Art. 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

1. Le procedure di rinnovo delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dall'

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Art. 48 - Garanzie finanziarie

1. La Giunta regionale definisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale.

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Art. 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione

1. Gli impianti di ricerca e sperimentazione sono autorizzati dal competente servizio regionale, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica

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Art. 50 - Impianti mobili

1. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati ai sensi dell'

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Art. 51 - Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti

N11

1. Per l’applicazione delle procedure semplificate, l’esercizio delle attività di auto smaltimento dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti previsti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, può essere avviato, decorsi i novanta giorni dall’invio alla Provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in presenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle seguenti:

a) rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di rifiuti recuperabili;

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TITOLO VII - Poteri di emergenza, vigilanza e poteri sostitutivi

 

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Art. 52 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ed ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, spetta:

a) al Presidente della Giunta regionale, quando la situazione contingibile ed urgente rende necessario adottare un provvedimento che interessa il territorio di più province N5 salvi i poteri delle province e dei comuni di ad

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Art. 53 - Provvedimenti regionali straordinari

1. Il Presidente della Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, anche in deroga alle pre

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Art. 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva

1. I poteri di vigilanza, controllo, accertamento delle violazioni e i compiti di irrogazione delle sanzioni amministrative, relativi all'applicazione della presente legge, sono attribuiti alle Province, salvo diversa indicazione, ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. 152/2006; in particolare, le province esercitano:

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TITOLO VIII - Bonifiche dei siti contaminati

 

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Art. 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati

1. Il presente articolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati ai sensi del titolo quinto della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

2. La Giunta regionale, in attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, mediante apposite disposizioni e nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 3 alla presente legge: "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati", provvede a:

a-bis) Istituire Siti d’Interesse Regionale (SIR), in caso di aree potenzialmente contaminate di vasta estensione e di rilevanza socio-economica; N16

b) proporre al Consiglio regionale l'aggiornamento del piano di bonifica delle aree contaminate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dimessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti;

c) proporre al Consiglio regionale l'attuazione di specifici programmi di finanziamento, di norma triennali, nonché le modalità di attuazione per la realizzazione di interventi migliorativi dei siti produttivi;

d) proporre al Consiglio regionale, median

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Art. 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo pubblico e privato nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque pubbliche o private, superficiali e sotterranee e nella rete fognante.

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TITOLO IX - FONDO AMBIENTALE, INCENTIVI, TARIFFE, COMPENSAZIONI E SANZIONI

 

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Capo I - Fondo regionale ed incentivazioni

 

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Art. 57 - Fondo ambientale

1. Il Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, di cui all'art. 15 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17, è alimentato, oltre che dalle risorse ivi previste, da:

a) somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento;

b) somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario) e successive modificazioni ed integrazioni;

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Art. 58 - Incentivi e premialità

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle finalità della presente legge, al fine di incentivare:

a) la diffusione, la riorganizzazione ed il miglioramento dei servizi di raccolta differenziata, prioritariamente secondo sistemi integrati;

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CAPO II - Tariffe e compensazioni

 

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Art. 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti

1. L'approvazione della tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C al D.Lgs. 152/2006.

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, con apposite direttive, norme e criteri generali che le AdA adottano ed applicano sul proprio territorio al fine di definire le tariffe di conferimento agli impianti asserviti ai corrispondenti bacini.

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38302 10743351
Art. 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province e le AdA, emana direttive e criteri generali per determinare il contributo, inteso come ristoro ambientale, dovuto ai comuni sede di impianti per la gestione dei rifiuti urbani, e per ripartire il contributo medesimo fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tip

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Art. 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. Chiunque possieda o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producono rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa ai sensi dell'art. 238 d

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Art. 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani

1. Il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica è regolato con

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CAPO III - Qualità dei servizi e forme di garanzia per i consumatori

 

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Art. 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi

1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonché della tutela degli utenti e dei consumatori, la Giunta regionale avvalendosi anche dell'ORR di cui all'art

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Capo IV - Sistema sanzionatorio

 

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Art. 64 - Sanzioni

1. Chiunque viola i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 7, dall’articolo 6, commi 5, 5-bis e 5 ter, dall’articolo 23, commi 1, 2, 9, 10 e 11, dall’articolo 24, comma 6-bis, dall’articolo 27, comma 6, dall’articolo 34, comma 1, dall’articolo 39, comma 4, dall’articolo 43, comma 3 e dall’articolo 60, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a € 10.329,00; chi viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all’articolo 56, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00. N13

1-bis. Per le violazioni delle prescrizioni e delle direttive riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e speciali, “di cui agli articoli 22 e 59 e al Titolo V” N34, sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.582,00 a € 10.329,00. N10

2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, secondo le norme ed i principi di cui alla

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TITOLO X - Disposizioni transitorie ed abrogazioni

 

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Art. 65 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il vigente piano regionale di cui alla L.R. 28 aprile 2000, n. 83 recante "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti, fino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale di cui alla presente legge.

2. I vigenti piani provinciali di gestione dei rifiuti, di cui alla L.R. 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti, salvo per le disposizioni in contrasto “e le norme”

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Art. 66 - Abrogazioni di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, escluse le disposizioni di cui la presente legge prevede l'ulteriore vigenza:

a) art. 62 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 recante: "Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali";

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Art. 67 - Proroga stagione venatoria

N9

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Art. 68 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Ab

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Allegati - Omissis

N37

 

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