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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 27/07/1934, n. 1265
R.D. 27/07/1934, n. 1265
R.D. 27/07/1934, n. 1265
R.D. 27/07/1934, n. 1265
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 07/12/2023, n. 218
- D. Leg.vo 05/08/2022, n. 136
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- D. Leg.vo 24/04/2006, n. 219
- L. 01/08/2002, n. 166
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380
- L. 30/03/2001, n. 130
- L. 24/11/2000, n. 340
- D.P.R. 06/10/1998, n. 392
- D. Leg.vo 30/12/1992, n. 541
- D. Leg.vo 30/12/1992, n. 538
- L. 22/12/1984, n. 892
- L. 24/11/1981, n. 689
- D.L. 26/06/1981, n. 334 (L. 06/08/1981, n. 457)
- L. 22/05/1978, n. 194
- L. 20/04/1971, n. 309
- L. 31/01/1969, n. 13
- L. 02/04/1968, n. 475
- L. 27/06/1967, n. 533
- L. 24/02/1965, n. 108
- L. 09/10/1964, n. 990
- L. 15/02/1963, n. 151
- L. 22/11/1962, n. 1709
- L. 12/08/1962, n. 1352
- L. 30/04/1962, n. 283
- L. 12/07/1961, n. 603
- D.P.R. 11/02/1961, n. 249
- L. 20/05/1960, n. 519
- L. 17/10/1957, n. 983
- L. 04/12/1956, n. 1428
- L. 13/12/1956, n. 1420
- L. 08/11/1956, n. 1300
- D.P.R. 10/06/1955, n. 854
- D.P.R. 28/06/1955, n. 630
- L. 10/12/1954, n. 1164
- L. 22/11/1954, n. 1107
- L. 22/10/1954, n. 1041
- L. 05/01/1953, n. 25
- L. 20/07/1952, n. 1007
- L. 20/02/1950, n. 54
- L. 21/03/1949, n. 101
- D. Leg.vo C.P.S. 01/04/1947, n. 219
- D.Lgs.C.P.S. 03/10/1946, n. 197
- D. Leg.vo Lgt. 17/11/1944, n. 426
- L. 07/11/1942, n. 1528
- L. 12/03/1942, n. 427
- L. 01/05/1941, n. 422
- L. 23/12/1940, n. 1868
- R.D.L. 13/02/1936, n. 353 (L. 14/05/1936, n. 935)
- R.D.L. 28/02/1935, n. 212 (L. 27/05/1935, n. 982)
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Titolo I - ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA |
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Capo I - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI. |
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Art. 1La tutela della sanità pubblica spetta al ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà. |
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Art. 2Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio |
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Art. 3I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali. |
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Art. 4All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali |
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Art. 5Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, di integrare servizi sanitari che sono a carico dei comun |
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Capo II - DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITà PUBBLICA |
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Art. 6La direzione generale della sanità pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'istituto di sanità pubbl |
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Art. 7L'istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti: 1) laboratorio di micrografia e batteriologia applicata all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini; |
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Art. 8Nell'istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province |
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Art. 9I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica, sentito il parere di una commis |
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Art. 10Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'istituto di sanità pubblica il personale, non appartenente a ruoli organici delle amministrazioni de |
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Art. 11Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del ministro per l'interno, all'istituto |
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Capo III - DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITà. |
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Art. 12Il consiglio superiore di sanità è composto: di quattordici dottori in medicina, e chirurgia, del quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie; di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria; di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria; di un dottore in chimica; |
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Art. 13Il consiglio superiore di sanità: 1° prende |
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Art. 14Il voto del consiglio superiore di sanità è obbligatorio: a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanità pubblica; b) sull'elenco dei colori nocivi; |
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Art. 15Il consiglio superiore di sanità si divide in tre sezioni. Alla composizione del consiglio s |
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Art. 16Il consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere |
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Capo IV - DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITà. |
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Art. 17Il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed è composto di: a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria; b) una persona esperta nelle materie amministrative; |
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Art. 18Il consiglio provinciale di sanità: 1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei c |
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Art. 19Il voto del consiglio provinciale di sanità è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria: a) sui regolamenti locali di igiene e sanità; b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico; |
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Art. 20Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei |
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Capo V - DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITà E AI CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITÀ |
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Art. 21Il consiglio superiore di sanità, in adunanza generale, ed il consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del consiglio superiore di sani |
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Art. 22È in facoltà del ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del consiglio superiore e del consiglio pr |
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Art. 23Ai componenti del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità, estranei all'amministrazione dello Stato, può venire assegnata una indennità giornaliera nella misura s |
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Capo VI - DELL'UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE |
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Sezione I - DEL MEDICO PROVINCIALE |
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Art. 24Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre: a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari; b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito; |
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Art. 25Nelle province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti al |
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Sezione II - DEL VETERINARIO PROVINCIALE. |
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Art. 26Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e savraintende al servizio veterinario; pertanto: |
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Art. 27Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della p |
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Sezione III - DEI SERVIZI SANITARI PER SCALI MARITTIMI, PER LE FRONTIERE DI TERRA E PER GLI AEROPORTI |
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Art. 28Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanità. Nei porti abilitati |
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Art. 29Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento |
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Art. 30Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura s |
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Art. 31Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, c |
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Art. 32Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto. Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti o avanzi animali riconosciuti non sani. Debbono proibire del pari l'uscita dal re |
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Capo VII - DELL'UFFICIO SANITARIO COMUNALE E DEI SERVIZI DI VIGILANZA IGIENICA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEI COMUNI. |
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Sezione I - DELL'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE E DELLE SUE ATTRIBUZIONI. |
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Art. 33I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi. Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di |
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Art. 34L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso. Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia. Il concorso pu |
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Art. 35Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità previa autorizzazione del ministro per l'interno, può far precedere al concorso pubblico, per |
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Art. 36Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi. La commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della vota |
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Art. 37La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà o |
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Art. 38L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. La formula della promessa è la seguente: "Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi |
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Art. 39Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dalla autorità sani |
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Art. 40L'ufficiale sanitario: a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale; |
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Art. 41Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto |
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Art. 42Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al comune un com |
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Art. 43Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario. La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non può eccedere per ciascuno di essi durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria. Le somme che eccedono la metà dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertament |
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Art. 44Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono: |
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Art. 45Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato previa contestazione degli addebiti all'interessato, è concessione di un termine di |
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Art. 46In caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto. La sospensione è applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal gra |
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Art. 47L'ufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età. |
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Art. 48L'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario: a) quando perda la cittadinanza; |
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Art. 49Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente del consorzio, che le rimette subit |
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Art. 50L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o s |
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Art. 51Il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'uffici |
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Art. 52Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giu |
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Art. 53Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli artt. 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipen |
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Art. 54La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, è di competenza dell'Amministrazione comunale. |
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Sezione II - DELL'ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA E OSTETRICA. |
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Art. 55L'assistenza medico-chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, è fatta da almeno un medico-chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti |
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Art. 56I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorità sanitaria |
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Art. 57Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chi |
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Art. 58Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che |
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Sezione III - DELL'ASSISTENZA E VIGILANZA VETERINARIA |
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Art. 59I comuni, nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti me |
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Art. 60Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, c |
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Art. 61Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamento che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto è dovuto al comune un comp |
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Art. 62Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che |
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Sezione IV - DEI CONSORZI SANITARI. |
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Art. 63I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico-chirurgo o di |
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Art. 64Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilità ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni già consorziati. |
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Art. 65La costituzione, l'organizzazione e la cessazione dei consorzi sanitari, volontari ed obbligatori, il funzionamento di essi, la tutela e la vigilanza g |
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Sezione V - DISPOSIZIONI COMUNI AI SANITARI CONDOTTI. |
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Art. 66Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale ammini |
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Art. 67Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti, distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanit� |
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Art. 68La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà, o dalla rappresentanza consorziale in segui |
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Art. 69Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi. Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi |
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Art. 70Il sanitario condotto all'atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedeltà e, dopo conseguita la stabilità, il giuramento, pr |
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Art. 71La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podestà o dal presidente |
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Art. 72Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza int |
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Art. 73Nel caso di unificazione di due o più condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito, mediante concorso per ti |
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Art. 74Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nell'art. 44. Esse sono inflitte dal podestà o dal presidente del consorzio con provvedimen |
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Art. 75Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provveder |
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Art. 76Il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età. Può |
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Art. 77Il consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari condotti, può, quando lo ritenga necessario, chiedere che sia sentito prima della dec |
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Art. 78L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministra |
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Art. 79Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili posticipate. Quando il pagament |
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Art. 80L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di diritto di percepire a carico del comune interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi s |
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Art. 81Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. |
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Capo VIII - DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E PROFILASSI DEMANDATI ALLA PROVINCIA |
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Art. 82L'amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia. |
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Art. 83Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: l'uno medico-micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e s |
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Art. 84Il rettorato provinciale delibera il regolamento e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale. |
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Art. 85La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale. In quanto compat |
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Art. 86Il personale tecnico dei laboratori, all'atto dell'assunzione in servizio presta la promessa solenne di fedeltà, e, dopo aver conseguito la stabilità |
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Art. 87Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto. |
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Art. 88Per le indagini di interesse privato eseguite nel laboratorio provinciale, è dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti. |
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Art. 89Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio, detratt |
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Art. 90Si applicano al personale tecnico dei lavoratori provinciali le disposizioni degli artt. 74, 75 e 76. Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell'art. 5 |
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Art. 91I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia. La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata con decreto del prefetto. Essi: |
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Art. 92Le province hanno facoltà di integrare i servizi sanitari comunali d'igiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali. Se particolari |
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Art. 93Le province hanno facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione. Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia |
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Art. 94L'amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa può stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalità sostenute dal con |
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Art. 95Ai servizi indicati negli artt. 92, 93 e 94, le province possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le norme stabilite nel testo u |
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Art. 96Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle d |
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Art. 97Salva la competenza amministrativa del preside o del presidente del consorzio, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari dell |
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Art. 98Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l'organizzazio |
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Titolo II - ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE E DI ATTIVITà SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA. |
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Capo I - DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE. |
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Art. 99È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. � |
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Art. 100Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se n |
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Art. 101Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia dell'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusur |
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Art. 102Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizi |
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Art. 103Gli esercenti la professione di medico chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: |
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Capo II - DEL SERVIZIO FARMACEUTICO |
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Sezione I - DELL'AUTORIZZAZIONE AD APRIRE ED ESERCITARE UNA FARMACIA |
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Art. 1041. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al crite |
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Art. 105 |
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Art. 106 |
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Art. 107 |
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Art. 108L'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella 3 annessa al presente testo unico. |
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Art. 109Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle |
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Art. 110L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o d |
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Art. 111L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di acc |
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Art. 112L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. |
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Art. 113La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111: a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva sec |
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Art. 114Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province pe |
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Art. 115Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso. |
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Art. 116Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, può autorizza |
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Art. 117L'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli artt. 105 e seguenti del presente tes |
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Art. 118Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi |
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Sezione II - DELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA |
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Art. 119Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, |
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Art. 120Il farmacista, autorizzato all'esercizio della succursale ai termini dell'art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato |
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Art. 121Le farmacie delle istituzioni pubbliche, prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo profession |
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Art. 122La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del t |
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Art. 123Il titolare della farmacia deve curare: a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale; |
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Art. 124Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati: |
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Art. 125Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti. È vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella |
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Art. 126Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha fa |
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Art. 127Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie. |
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Art. 128I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente tes |
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Art. 129In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocum |
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Capo III - DELLE PROFESSIONI SANITARIE |
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Sezione I - DELLE INFERMIERE DIPLOMATE |
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Art. 130Le università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati |
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Art. 131Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole-convitto pr |
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Art. 132Il ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, di concerto con quello per l'educazione nazionale, approva i progetti tecnico-san |
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Art. 133Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano su |
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Art. 134Nelle scuole-convitto professionali per infermiere l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle |
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Art. 135Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equip |
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Art. 136Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l'esercizio della profe |
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Art. 137Il diploma per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell'art. 135, è necessario per ottenere la nomina a capo-sala; costituisce inoltre titolo di pr |
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Art. 138Per la costruzione delle scuole prevedute negli artt. 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la cos |
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Sezione II - DELLE LEVATRICI |
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Art. 139La levatrice deve richiedere l'intervento del medico-chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri |
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Capo IV - DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE. |
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Art. 140Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata |
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Art. 141Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, ese |
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Art. 142Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell'art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella 4 |
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Capo V - DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA |
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Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 143Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanità pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, d |
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Sezione II - DELLE OFFICINE DI PRODOTTI CHIMICI E DI PREPARATI GALENICI |
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Art. 144L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del consiglio superiore di sanità e della corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio. L'autorizzazione è conc |
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Art. 145Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che può anche compiere ispezioni straordinar |
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Sezione III - DEL COMMERCIO DI SOSTANZE VELENOSE |
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Art. 146Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo di |
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Art. 147I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di coloro o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere |
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Sezione IV - DEL COMMERCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DEI PROVVEDIMENTI PER REPRIMERNE GLI ABUSI |
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Art. 148 |
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Art. 149 |
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Art. 150 |
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Art. 151 |
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Art. 152 |
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Art. 153 |
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Art. 154 |
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Art. 155 |
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Art. 156 |
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Art. 157 |
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Art. 158 |
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Art. 159 |
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Art. 160 |
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Sezione V - DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DI SPECIALITà MEDICINALI |
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Art. 161Nessuna officina può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialità medicinale, richiedente un |
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Art. 162Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno. La registrazione di una specialità medicinale non può essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta |
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Art. 163Non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino: |
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Art. 164L'autorizzazione a produrre specialità medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca. |
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Art. 165Le specialità medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova registrazione da parte |
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Art. 166Le specialità medicinali provenienti dall'estero, pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registraz |
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Art. 167È data facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la ven |
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Art. 168I produttori e commercianti di specialità medicinali che mettono in commercio specialità non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata |
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Art. 169Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialità medicinali non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la |
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Art. 170Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con pre |
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Art. 171Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o |
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Art. 172Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o farmacista denaro |
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Art. 173È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali. Il contravventore è |
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Art. 174Le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe |
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Art. 175Il parere del consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialità me |
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Art. 176A cura del ministero dell'interno è pubblicato, ogni semestre, con le modalità indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle specialità medici |
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Art. 177È fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal Min |
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Art. 178 |
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Art. 179Con decreto del ministro per l'interno possono essere aggregate al consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli affari indicati nella prese |
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Sezione VI - DELLA FABBRICAZIONE E VENDITA E DELL'IMPIEGO DEI SIERI, VACCINI E PRODOTTI ASSIMILATI E DELLA PREPARAZIONE DEGLI AUTOVACCINI |
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Art. 180Nessuno può fabbricare senza l'autorizzazione del ministro per l'interno, a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine e ogni altro prodotto simile determinat |
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Art. 181Lo smercio nel regno dei prodotti indicati nell'articolo precedente, preparati all'estero, può essere autorizzato dal ministro per l'interno, su parer |
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Art. 182I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in gen |
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Art. 183Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veteri |
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Art. 184L'impiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonché di prodotti opoterapici, fermenti solubili ed organizzati, prodotti biologici ed altri che possono essere determina |
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Art. 185Il prefetto, sentito il medico provinciale, può, in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo precedente. |
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Art. 186La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenu |
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Art. 187Il ministero dell'interno pubblica annualmente l'elenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma degli artt. 180, 181 e 182. |
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Art. 188Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con l'ammenda da lire 200.000 a 600.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a |
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Sezione VI-bis - DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI |
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Art. 188-bis |
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Sezione VII - DELLA FABBRICAZIONE E DEL COMMERCIO DI PRESIDII MEDICI E CHIRURGICI |
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Art. 189 |
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Sezione VIII - DELLA FABBRICAZIONE E VENDITA DI OGGETTI DI GOMMA DESTINATI AI LATTANTI: POPPATOI, CAPEZZOLI ARTIFICIALI E SIMILI |
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Art. 190È vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere: |
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Art. 191La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i co |
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Sezione IX - DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEGLI OSPEDALI, NEGLI AMBULATORI, NEGLI ISTITUTI DI CURA IN GENERE E NELLE CASE PER GESTANTI |
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Art. 192Spetta all'autorità sanitaria centrale e all'autorità sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli osped |
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Art. 193Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale l |
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Sezione X - DEGLI STABILIMENTI BALNEARI, TERMALI, IDROTERAPICI, DI CURE FISICHE ED AFFINI. - DELLE ACQUE MINERALI NATURALI ED ARTIFICIALI |
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Art. 194Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori i |
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Art. 195Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto. |
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Art. 196L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tass |
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Art. 197È vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia |
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Art. 198I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente |
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Art. 199Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione |
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Art. 200La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall'obbligo delle au |
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Sezione XI - DELLA PUBBLICITà IN MATERIA SANITARIA |
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Art. 201È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestant |
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Titolo III - DELL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO |
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Capo I - DELLE CONDIZIONI IGIENICHE CONCERNENTI IL DEFLUSSO DELLE ACQUE. |
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Art. 202Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quell |
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Capo II - DELLE CONDIZIONI IGIENICHE PER LA COLTIVAZIONE DELLE PIANTE TESSILI E DEL RISO |
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Art. 203La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, |
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Art. 204La coltivazione del riso è soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i podestà dei comu |
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Art. 205Il regolamento deve determinare: a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse; |
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Art. 206Chiunque intenda attivare nuova risaie deve, entro il mese di novembre, presentare al podestà apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terr |
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Art. 207Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale |
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Art. 208Il prefetto, intesi i podestà dei comuni interessati e il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può vietare la coltivazione di risaie quan |
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Art. 209Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, il sindaco ingiunge al contravventore di distrug |
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Art. 210Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo. |
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Art. 211La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazi |
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Art. 212I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica grat |
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Art. 213Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati pe |
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Art. 214Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità e |
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Art. 215Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercit |
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Capo III - DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI |
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Art. 216Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nel |
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Art. 217Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o |
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Capo IV - DELL'IGIENE DEGLI ABITATI URBANI E RURALI E DELLE ABITAZIONI |
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Art. 218I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal ministro per l'interno. |
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Art. 219Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e quello dell'economia corporativa, determina le modalità secondo le quali debbono essere app |
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Art. 220 |
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Art. 221Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, |
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Art. 222Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igie |
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Art. 223Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni d |
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Art. 224I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi so |
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Art. 225Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, |
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Art. 226Non può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e s |
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Art. 227È vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tali liquidi siano stati previ |
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Art. 228I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche |
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Art. 229I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sull |
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Art. 230Sono sottoposti al parere del consiglio superiore di sanità i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni te |
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Capo V - DEGLI ALBERGHI |
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Art. 231Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, |
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Art. 232La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podestà, spetta anche all'ente provinciale per il turismo. Il podestà, anche su proposta dell'en |
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Capo VI - DELLE STALLE E CONCIMAIE |
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Art. 233Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liqu |
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Art. 234Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescri |
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Art. 235Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.
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Art. 236Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la conc |
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Art. 237I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodo |
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Art. 238Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruit |
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Art. 239Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere ai requisiti stabiliti nell'apposito regolamento. |
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Art. 240La violazione delle norme indicate negli artt. 233, 236 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accert |
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Art. 241Gli istituti che esercitano il credito a favore dell'agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l'ammortamento rateale in dieci anni, per l' |
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Titolo IV - DELLA TUTELA IGIENICA DELL'ALIMENTAZIONE, DELL'ACQUA POTABILE E DEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE |
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Sezione I - DELLA VIGILANZA IGIENICA SULLA GENUINITà E SALUBRITà DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE |
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Art. 242 |
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Art. 243 |
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Sezione II - DEL CONSUMO DEL GRANTURCO PER L'ALIMENTAZIONE DELL'UOMO |
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Art. 244Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, |
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Art. 245È vietata l'introduzione nel regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria siasi verificata du |
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Art. 246Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per a |
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Sezione III - DELL'IGIENE DEI RECIPIENTI DESTINATI ALLA PREPARAZIONE O ALLA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE |
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Art. 247 |
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Sezione IV - DELL'ACQUA POTABILE. |
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Art. 248Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità. Quando |
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Art. 249Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con la sanzio |
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Sezione V - DEI COLORI NOCIVI ALLA SALUTE |
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Art. 250 |
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Sezione VI - DELL'USO DI ALCOOL DIVERSI DALL'ETILICO |
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Art. 251È vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodott |
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Art. 252Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente: a) Le p |
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Titolo V - PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI. |
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Capo I - DELLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO |
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Art. 253Il ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che |
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Art. 254Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, peric |
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Art. 255Le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal pod |
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Art. 256I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizion |
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Art. 257Qualsiasi medico-chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusion |
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Art. 258Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei serv |
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Art. 259I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose. |
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Art. 260Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da |
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Art. 261Il ministro per l'interno, quando si sviluppi nel regno una malattia infettiva a carattere epidemico, può emettere ordinanze speciali per la visita e |
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Art. 262 |
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Capo II - DELLE MISURE D'IGIENE CONTRO LE MOSCHE. |
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Art. 263L'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, |
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Capo III - DELLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI |
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Art. 264 |
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Art. 265Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione. Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre |
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Art. 265-bisNessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente ar |
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Capo IV - DELLE MISURE SPECIALI DI PROFILASSI E ASSISTENZA PER ALCUNE MALATTIE DELL'UOMO |
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Sezione I - DELLA VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA E DELLA CONSERVAZIONE DEL VACCINO |
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Art. 266 |
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Art. 267Il vaccino antivaioloso è conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi e |
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Sezione II - DISPOSIZIONI PER COMBATTERE LA TUBERCOLOSI |
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Art. 268Spetta al ministero dell'interno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi. |
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Art. 269Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza: |
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Art. 270Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo: a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolo |
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Art. 271Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto. |
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Art. 272La provincia e i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriame |
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Art. 273Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e |
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Art. 274Il ministro per l'interno per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il comitato, affidando la provv |
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Art. 275Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio al prefetto per l'approvazione. |
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Art. 276L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi. |
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Art. 277Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito: |
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Art. 278Il personale del consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del consorzio. |
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Art. 279La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che f |
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Art. 280Il ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi è disposto dal podestà o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di |
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Art. 281La competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata: a) per i ricoveri |
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Art. 282In appositi capitoli del bilancio del ministero dell'interno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in: a) contributi per il fu |
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Art. 283I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolosi, s |
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Sezione III - DISPOSIZIONI PER COMBATTERE IL TRACOMA |
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Art. 284I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari |
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Art. 285Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del ministero dell'interno: |
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Sezione IV - DISPOSIZIONI PER COMBATTERE LA LEBBRA |
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Art. 286L'autorità sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che crederà più op |
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Art. 287Il ministro per l'interno, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti inte |
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Art. 288I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano af |
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Art. 289Il ministro per l'interno ha facoltà di concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la cos |
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Art. 290Per ciascun esercizio finanziario è stanziato in speciale capitolo del bilancio del ministero dell'interno il fondo necessario per i provvedimenti di |
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Sezione V - DISPOSIZIONI PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE |
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Art. 291Agli effetti del presente testo unico si intendono per malattie veneree: la blenorragia, l'ulcera venerea e l'infezione sifilitica, considerate nel per |
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Art. 292I medici sono tenuti a denunciare qualsiasi caso di malattia venerea accertato: |
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Art. 293Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia venerea, è tenuto a renderlo edotto della natura e della contagiosità della malat |
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Art. 294L'autorità sanitaria, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad altri per mezzo della professione o del mestiere che esercita, h |
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Art. 295Alla profilassi delle malattie veneree si provvede: |
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Art. 296Gli ospedali, quando danno servizio di consultazioni esterne, non possono escludere da esse gli infermi affetti da malattie veneree, anche se il loro s |
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Art. 297I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree. |
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Art. 298I comuni, aventi popolazione inferiore ai trentamila abitanti, possono istituire dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree col concorso go |
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Art. 299Oltre ai dispensari indicati nei precedenti articoli, nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie può essere affidato a tali |
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Art. 300Nei principali porti del regno il ministero dell'interno provvede all'istituzione e al funzionamento di dispensari governativi per la cura gratuita e l |
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Art. 301Nei comuni, nei quali mancano dispensari pubblici per la profilassi e la cura delle malattie veneree, il prefetto può ordinarne la istituzione presso |
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Art. 302I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina è fatta per un quinquennio e può essere |
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Art. 303La cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose di malattie veneree è di regola limitata alle donne; per gli uomini si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria e solo eccezionalmente con quella ospedaliera. |
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Art. 304Il ministero dell'interno, per la istituzione dei reparti ospedalieri indicati nell'articolo precedente, stipula apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti |
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Art. 305I medici condotti e gli altri medici esercenti sono obbligati a rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri affetti da malattie v |
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Art. 306Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette ma |
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Art. 307Il ministero dell'interno stabilisce con regolamento le norme speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle case di meretricio. |
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Art. 308Il fondo speciale, indicato nell'articolo precedente, è fornito mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio e da sussidi o vers |
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Sezione VI - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL BALIATICO |
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Art. 309L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del podestà, che viene rilasciata dopo la visita medica, la quale abbia accertato che la ba |
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Art. 310Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'autorità sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta. |
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Art. 311Nei limiti della disponibilità del fondo stanziato nel bilancio del ministero dell'interno per la profilassi delle malattie infettive, possono essere |
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Art. 312Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalità e le caut |
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Sezione VII - DISPOSIZIONI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA |
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Art. 313Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con regio decreto, su proposta del ministro per l'in |
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Art. 314In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un comitato provinciale per la lotta antimalarica. Il comitato ha per fine di combatt |
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Art. 315Nelle province, che hanno territori dichiarati zone malariche, l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere |
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Art. 316Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all'acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della provincia medesima. |
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Art. 317Agli operai e ai coloni, addetti in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, è gratuitamen |
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Art. 318In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa l |
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Art. 319Il ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, può disporre, quando ne riconosca la nece |
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Art. 320Gli assuntori di opere, indicati nell'articolo 317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di proven |
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Art. 321Gli operai e i coloni, indicati nell'art. 317, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti a cura dei sa |
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Art. 322Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi: |
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Art. 323La provincia e gli altri enti, designati a norma dell'art. 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal ministero dell'interno per la lotta contro la malaria |
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Art. 324Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in |
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Art. 325I regolamenti locali d'igiene e sanità dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con p |
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Art. 326Il podestà, quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla propost |
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Art. 327Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie |
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Art. 328Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al |
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Art. 329L'infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Nei casi |
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Sezione VIII - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA PELLAGRA |
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Art. 330Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunciato nei modi stabiliti negli artt. 254 e 255. |
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Art. 331I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli artt. 332, 333 |
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Art. 332Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazion |
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Art. 333Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facoltà di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi per granturco di capacità |
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Art. 334Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli |
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Art. 335È stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamen |
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Sezione IX - DISPOSIZIONI PER COMBATTERE IL CANCRO E I TUMORI MALIGNI |
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Art. 336Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del ministero dell'interno, è stanziata: |
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Titolo VI - DELLA POLIZIA MORTUARIA |
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Art. 337Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. |
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Art. 338I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. |
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Art. 339Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco. L'intro |
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Art. 340È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la |
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Art. 341Il ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal |
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Art. 342 |
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Art. 343La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'are |
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Titolo VII - DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITà DI POLIZIA VETERINARIA |
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Art. 344I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza s |
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Art. 345I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà, approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previ |
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Art. 346Ogni comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario. Il regolamento è deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta |
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Titolo VIII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL GOVERNATORATO DI ROMA |
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Art. 347 |
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Art. 348 |
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Art. 349 |
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Art. 350 |
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Art. 351 |
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Art. 352 |
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Titolo IX - DISPOSIZIONI GENERALI. |
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Art. 353Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessità assoluta e urgente di occupare propr |
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Art. 354Sono a carico dello Stato le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità nell'interesse pubblico e tutte le altre spese che l'autorità |
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Art. 355Sono obbligatorie per i comuni e per le province le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico de |
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Art. 356In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto deci |
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Art. 357Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al pre |
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Art. 358Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico |
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Art. 359È abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile. |
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Titolo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Capo I - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI VIGILANZA IGIENICA E DI ASSISTENZA SANITARIA DEI COMUNI E DELLE PROVINCE |
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Art. 360Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, preveduti nell'art. 34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai |
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Art. 361Ai concorsi per posti di sanitario condotto, preveduti nell'art. 68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai l |
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Art. 362I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il |
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Art. 363Ai concorsi, preveduti nell'art. 85, indetti entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere ammessi, indipendente |
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Art. 364L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di età, del personale sanitario preveduto n |
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Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE E DI ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA |
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Sezione I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE. |
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Art. 365Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore: |
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Art. 366Sono autorizzati all'esercizio della professione nel regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo del |
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Art. 367Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo: |
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Sezione II - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FARMACEUTICO. |
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Art. 368Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia. Il titolare di due o più |
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Art. 369Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trap |
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Art. 370Alle farmacie legittime, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 3 |
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Art. 371 |
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Art. 372Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari |
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Art. 373 - Art. 375 |
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Art. 376Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annesso al regno in virtù del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, si applicano, in sostituzione dei precedenti artt. 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni: 1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, pe |
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Art. 377 |
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Art. 378Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art. 121, un farmacista inscr |
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Art. 379Alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie |
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Art. 380Entro il 31 marzo 1935 il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio provinciale di sanit |
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Art. 381Il ministro delle finanze è autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del ministero dell'interno le vari |
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Sezione III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE |
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Art. 382In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole-convitto professionali per infermiere può essere affidata anche ad infermiere |
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Sezione IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE |
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Art. 383Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazione a termini dell |
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Art. 384Gli infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni os |
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Art. 385Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle profess |
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Sezione V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITà SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA |
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Art. 386Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell'articolo consecutivo |
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Art. 387Le disposizioni contenute negli artt. 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di rad |
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Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO. |
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Art. 388Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione del decreto prefettizio indicato dall'art. 234, dovranno, entro il termine di cinque anni dalla p |
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Art. 389È fatta salva l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 2 del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, relativa alla competenza dei |
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Capo IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI |
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Sezione I - DISPOSIZIONI PER COMBATTERE LA TUBERCOLOSI |
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Art. 390Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e l'adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero-sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o ag |
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Art. 391La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi dell'articolo precedente, non può superare i 45 milioni. Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di 800.000 lire. |
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Art. 392I benefici, indicati negli artt. 390 e 391, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambi |
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Sezione II - DISPOSIZIONI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA |
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Art. 393Con regio decreto, su proposta del ministro per l'interno, di concerto coi ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste |
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Capo V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA MORTUARIA |
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Art. 394I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo l'art. 337, sono |
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Tabella 1 - Dei diritti di pratica sanitaria preveduti dall'art. 30
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Tabella 2 - Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'art. 32
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Tabella 3 - Tasse d'ispezione delle farmacie (artt. 108, 127, 128 e 145)
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Tabella 4 - Tabella 5Omissis
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Tabella 6 - Tassa annua di ispezione (art. 196)
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Tabella 7 - Tabella 8Omissis
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