Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 149

La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e la raccolta delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto in seguito a speciale autorizzazione del ministro per l'interno, che, nel concederla, determina, caso per caso, sentito quello per l'agricoltura e per le foreste, le condizioni e le garanzie alle quali è subordinata.

Chiunque, senza l'autorizzazione predetta, coltivi il papavero o raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie, alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 500 a 5000.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto."

Dalla redazione