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Sent. C. Cass. pen. 13/10/1997, n. 9230

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1. Edilizia ed urbanistica - Certificato di abitabilità - Mancanza - Utilizzo dell'immobile a fini abitativi - Reato ex art. 221, 2° c., T.U. 1934 n. 1265 - Configurabilità.
1. In materia di certificazione di abitabilità, l'art. 5 D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 ha abrogato il comma 1 dell'art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 nella parte concernente gli accertamenti amministrativi per il rilascio dell'abitabilità, ma non nella parte in cui pone a carico del proprietario dell'immobile il divieto di abitare lo stabile senza il certificato di abitabilità rilasciato dal Sindaco; pertanto, il divieto di abitare l'immobile senza la prescritta abitabilità permane e l'inosservanza di tale divieto continua ad essere punita a norma dell'art. 221 comma 2 Testo unico leggi sanitarie.

1. L'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 stabilisce: (1° c.) «Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità». (2° c.) «Il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 8.000 a L. 80.000». L'art. 5 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 stabilisce: «... sono abrogati il 1° comma dell'art. 221 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ..., limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità».
T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 art. 221R; D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 art. 5 R

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