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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 189
Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 1.000.000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.
Il provvedimento del prefetto è definitivo."
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