Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo Lgt. 17/11/1944, n. 426, così recitava:

"Art. 347

Nel territorio del governatorato di Roma sono devolute al governatore le attribuzioni in materia sanitaria attribuite al prefetto e al podestà, ai termini del presente testo unico e di ogni altra legge e regolamento, fatta eccezione per quelle concernenti i servizi di sanità marittima e quelli sugli arrivi per le vie dell'aria, i trasporti di salme da comune a comune, la vigilanza sul meretricio, il commercio degli stupefacenti, i rapporti con gli organi sindacali competenti degli esercenti le professioni e le arti sanitarie e i provvedimenti relativi alla transumanza del bestiame."

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