Sent. C. Stato 10/08/2007, n. 4415 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 10/08/2007, n. 4415

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Distanza da cimiteri
1. Ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è vietato costruire - entro la fascia di rispetto - nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. Il divieto suddetto ha carattere assoluto e si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione (anche ai garages in tutto o in parte interrati).

1. Conf. C. Stato II 28 febbraio 1996 n. 3031/95; [R=WCS28F963031]V 25 febbraio 1997 n. 131.[R=WCS25F97131] D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria) Art. 57 - (1°c) I cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni. (2°c.) Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla L. 4 dicembre 1956 n. 1428, e successive modifiche. (3°c.) È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. (4°c.) Nell’ampliamento dei cimiteri esistenti, l’ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni. (5°c.) Il terreno dell’area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l’acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. (6°c.) Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. (7°c.) La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
(R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 338, c. 1 e 5;R D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 57, c. 4) R

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