N28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 152

Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, le vende e somministra senza prescrizione, o in quantità superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identità o altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 1000 a 10.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave."

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