N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 151

Chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi dell'autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede.

In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell'art. 446, comma primo, del codice penale.

Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze anzidette a dose o forma di medicamento."

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Finanza pubblica

La Legge di bilancio 2025

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Appalti e contratti pubblici

Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Francesco Russo
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
Back to top