Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 156

Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000.

Nel caso di recidiva alla pena dell'ammenda è sostituito l'arresto fino a un anno oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta."

Dalla redazione