Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 26/06/1981, n. 334 (L. 06/08/1981, n. 457), così recitava:

"Art. 266

La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria entro il primo semestre dalla nascita (398) e deve essere ripetuta nel semestre successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale dovrà, però, essere eseguita nel semestre successivo od appena cessino le ragioni della contro indicazione.

È inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria per pericolo di diffusione del vaiolo."

Dalla redazione