N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo Lgt. 17/11/1944, n. 426, così recitava:

"Art. 351

Le attribuzioni conferite al prefetto dalle disposizioni del presente testo unico per l'apertura ed esercizio delle farmacie, nel territorio del governatorato di Roma, sono devolute al governatore.

Per il governatorato la commissione indicata nell'art. 105 è nominata dal governatore ed è presieduta dal vice-governatore. Di essa fa parte il medico direttore dell'ufficio d'igiene del governatorato.

I provvedimenti del governatore, adottati ai sensi dei precedenti comma, sono definitivi."

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