Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L. 30/04/1962, n. 283, così recitava:

"Art. 247

Chiunque con la cattiva stagnatura, o in altro modo, rende nocivi alla salute utensili o recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande, ovvero detiene per il commercio o pone in commercio tali oggetti è punito con l'ammenda da L. 12.000 (364) a L. 80.000.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'esercizio da un mese ad un anno.

Il provvedimento del prefetto è definitivo."

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