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Sent. C. Cass. pen. 23/06/1992, n. 1111

44395 44395
1. Edilizia ed urbanistica - Certificato di agibilità - Immobili ad uso non abitativo - Mancanza del certificato - Reato ex art. 221 T.U. 1934 n. 1265. 2. Edilizia ed urbanistica - Certificato di agibilità - Mancanza del certificato - Reato ex art. 221 T.U. 1934 n. 1265 - Intervenuto condono edilizio - Ininfluenza.

1. Relativamente agli immobili ad uso non abitativo sprovvisti del certificato di agibilità sanitaria è configurabile il reato di cui all'art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie. 2. La procedura del condono per la sanatoria degli abusi edilizi noli incide sulla configurabilità del reato di cui all'art. 221 T.U. 21 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie (assenza della licenza di abitabilità), stante, peraltro, il carattere permanente di tale reato e cessando la permanenza con la sentenza di primo grado ovvero con il rilascio del certificato di abitabilità, né essa comporta, ex lege, la sospensione del procedimento penale per la perseguibilità dell'anzidetta contravvenzione e tanto meno essa è impeditiva della misura cautelare reale del sequestro preventivo, che mira ad interrompere, con carattere di immediatezza, l'iter della condotta vietata.


1.2. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, T.U. leggi sanitarie, artt. 220 e 221R

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