Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L. 02/04/1968, n. 475, così recitava:

"Art. 106

L'ammissione al concorso, indicato nel precedente articolo, non può essere consentita se non a chi:

sia cittadino italiano, maggiore di età e nel possesso dei diritti civili;

sia iscritto nell'albo professionale dei farmacisti;

dimostri di possedere mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi."

Dalla redazione