Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L. 30/04/1962, n. 283, così recitava:

"Art. 262

Non possono essere addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persone che non abbiano precedentemente subito la visita dell'ufficiale sanitario, il quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizione di contagiare altri.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 8.000 (384) a L. 80.000.

Chiunque assume o trattiene in servizio, per la preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persona che, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con la reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a carico di chi, malgrado la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui ad attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande.

Il podestà, quanto ritenga che possano sussistere i pericoli di contagio indicati nel primo comma, ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti sanitari e adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica."

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