N26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 150

La produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente non può aver luogo senza autorizzazione del ministro per l'interno.

Chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2000 a 10.000.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto."

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