Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, della L. 01/05/1941, n. 422; modificato dall'art. 3, comma 1, della L. 12/07/1961, n. 603; dall'art. 113, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689 e, successivamente, abrogato dall'art.16, comma 1, del D. Leg.vo 30/12/1992, n. 538, così recitava:

"Art. 188-bis

Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto è definitivo."

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