Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
(Comunicato di rettifica pubblicato nella G.U. del 13/04/2022, n. 87) Il Decreto, in vigore dal 02/03/2022, adotta misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali. Si segnalano in particolare le disposizioni relative alle semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, alla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, nonché alla riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.
Titolo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili
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Capo I - Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
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Art. 1. - Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri gen
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Art. 2. - Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislati
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Art. 2-bis. - Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia
1. L’ARERA effettua la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra:
a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:
Art. 3. - Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in
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Art. 3-bis. - Strategia nazionale contro la povertà energetica
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente ut
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Art. 5. - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento N3 della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS
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Art. 6. - Interventi in favore del settore dell'autotrasporto
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi
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Art. 7. - Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.
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Art. 8. - Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia
Art. 9-quater. - Modifica all’articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico
a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: “realizzazione di sistemi di monitoraggio” sono inserite le seguenti: “, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in
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Art. 11-bis. - Riconversione e incremento dell’efficienza energetica degli impianti serricoli
a) all’articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
“1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’e
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Art. 14. - Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud
1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'
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Art. 15. - Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati: “Gruppo GSE”) avviano, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2 e 3. N40
2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali. N41
3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest’ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all’articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. N42
1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del
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Art. 17. - Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza
“1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all’anno nel successivo triennio”; N9
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Art. 18. - Individuazione di ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di
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Art. 19-bis. - Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa, la struttura dell’autorità politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di att
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Art. 21. - Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale
a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempime
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Titolo II - Politiche industriali
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Art. 22. - Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive
1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale,
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Art. 22-bis. - Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale
1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell’ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell’area della sicurezza nazionale, già
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Art. 23. - Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative
1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel te
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Art. 24. - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'
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Art. 25-bis. - Omissis
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Titolo III - Regioni ed enti territoriali
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Art. 26. - Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale
Art. 27. - Contributi straordinari agli enti locali
1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
2. N23 Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città
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Art. 28. - Rigenerazione urbana
1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronop
Art. 29-ter. - Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA
1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’
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Art. 31. - Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari
1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa d
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Art. 33. - Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo
«Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione, inn
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Art. 35-bis. - Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel propr
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Art. 36. - Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati dall’allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all’ordine di priorità di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri
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Art. 37. - Omissis
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Art. 38. - Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale
1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del b
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Art. 39. - Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital
1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La
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Art. 41. - Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016
1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi. N5
1-bis. All’articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento”. N7
1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’i
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
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Allegato A (articolo 40, comma 2)
Allegato XIX (articolo 72, comma 3) CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 3
Articolo 1 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel presente decreto, di seguito denominato “decreto legislativo”, si applicano le seguenti definizioni:
a) “bianco di riferimento”: campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;
b) “carico”: il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;
c) “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell’equivalente di dose ambientale H*(d) o dell’equivalente di dose direzionale H’(d,S), in μSv/h, come definiti all’allegato XXIV del decreto legislativo o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto a una predeterminata soglia di riferimento; N12
d) “controlli doganali”: controlli descritti e disciplinati dall’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, per la verifica dell’accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all’esistenza, all’autenticità, all’accuratezza e validità di documenti; N12
e) “fondo ambientale”: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l’esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;
f) “formalità doganali”: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;
g) “grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito”: i luoghi in cui è esercitata a scopo industriale o commerciale l’attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all’allegato 2, individuati nell’Allegato 3 del presente allegato; N12
h) “materiali metallici di risulta”: rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell’ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;
i) “rottami metallici”: materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell’ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell’ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;
j) “sorveglianza radiometrica”: l’obbligo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;
k) “strumentazione radiometrica fissa”: apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni. N5
Articolo 2 - (Finalità)
1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e
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Allegato 1 - Mod. IRME90 - Documento di accompagnamento per l'importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Scheda su Permesso di costruire; Scheda su Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al Permesso di costruire; Scheda su Comunicazione di inizio lavori nelle opere soggette a permesso di costruire o a S.C.I.A.; Scheda su Obblighi di comunicazione connessi alla ultimazione di opere o strutture; Permesso di costruire - Casi .
Sistemi termodinamici e trasmissione del calore - Comfort termoigrometrico ed energetica degli edifici - Il progetto dell’impianto di riscaldamento - Caldaie, pompe di calore e sistemi ibridi - Radiatori, pannelli radianti e ventilconvettori - Apparecchiature di sicurezza - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione naturale e meccanica - Verifiche energetiche, bonus fiscali e CAM
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) - Il tecnico Certificatore - Rapporto con la committenza e incarico - Rilievi e sopralluoghi - Adempimenti conclusivi
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Modelli vari editabili in formato .DOC per lo svolgimento dell’incarico - Casi di studio
Tenuta all’aria ed effetti della permeabilità - Discontinuità dell’involucro e fabbisogni energetici - Il Blower Door Test: best practices e applicazioni - Progetto e realizzazione della tenuta degli infissi - Progetto esecutivo della tenuta all’aria - Corretta esecuzione, errori e possibili rimedi - Check list di controllo progetto, esecuzione e verifica
Con la collaborazione di: Agenzia CasaClima, Ernesto Antonini, Davide Barbato, Enrico Baschieri, Leopoldo Busa, Fabio Dandri, Ruben Erlacher, Marco Marescotti, Stefano Mora, Francesco Nesi, Massimo Rossetti, Giorgio Soncini, Bruno Zorzi
Introduzione a cura di: Norbert Lantschner
I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Scheda su Permesso di costruire; Scheda su Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al Permesso di costruire; Scheda su Comunicazione di inizio lavori nelle opere soggette a permesso di costruire o a S.C.I.A.; Scheda su Obblighi di comunicazione connessi alla ultimazione di opere o strutture; Permesso di costruire - Casi .
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